Considerando che tutti i domicili (e intendiamo ogni abitazione o luogo di lavoro) devono possedere una cassetta postale accessibile al portalettere, con dimensioni dell’apertura e forma che consentano alla corrispondenza di essere introdotta senza difficoltà, possiamo quindi dire che tale oggetto corrisponde alla definizione di: essenziale.

Per svolgere il compito a a cui è destinata, dovrà avere una targhetta con il nome del titolare e di chiunque altro ne faccia uso, dovrà essere chiusa a chiave, e sarà visibile e raggiungibile facilmente dal postino. Inoltre la spesa per l’acquisto della propria cassetta postale è a carico del titolare.

Secondo l’Articolo n. 46 del Decreto che disciplina l’ubicazione, questo è quanto stabilito:

Le cassette postali devono essere poste al limite della proprietà, sulla pubblica via o in ogni caso in un luogo accessibile liberamente, salvo particolari accordi con l’ufficio postale di distribuzione.

Da ciò si può dedurre che esse non dovrebbero essere messe all’interno dell’edificio se questo comporta l’esigenza di suonare il campanello per potervi accedere, anche se troviamo che nella stragrande maggioranza dei condomini avviene esattamente questo: l’insieme di tutte i box per la consegna della posta è proprio in uno specifico spazio nell’androne.

È la legge che stabilisce le regole di cui sopra, non i suggerimenti di qualcuno che afferma di poterle collocare dove sia più opportuno.

Tale affermazione, non potrebbe essere più errata, poiché si scontra con le regole imposte dal Ministero delle Comunicazioni contenute nel Decreto Ministeriale del 9 aprile 2001, il quale specifica le norme riguardanti le cassette domiciliari poste a servizio di una o più unità immobiliari, che siano singole oppure no, come ad esempio nel caso di edifici plurifamiliari e nei grandi condomini.

È certamente la responsabilità di ognuno conoscere e comprendere tali norme per potersi comportare di conseguenza e nel modo corretto, nel caso di edifici la cui gestione è affidata ad un amministratore di condominio, sarà proprio sua cura occuparsi di quali cassette postali scegliere e ubicarle nel luoco corretto.

Punti importanti sulle cassette postali condominiali

È di particolare rilevanza conoscere due dati fondamentali, che riguardano la proprietà di questi particolari oggetti:

  • Anche quando le cassette postali sono parte di un blocco, come ovviamente accadrà per un condominio, esse sono di proprietà privata.
  • Sono considerate parti comuni quelle che in un edificio sono assegnate a uso strumentale e funzionale, rispetto a quelle di proprietà esclusiva, un esempio di questo può essere la cassetta destinata alla pubblicità, dove verrà sistemata l’intera quantità del materiale pubblicitario e ogni singolo condomino provvederà al ritiro della sua copia.

Detto questo, resta regola ferrea quanto stabilito dall’Articolo n. 47 (e facciamo sempre riferimento al Decreto del 9 Aprile 2001 sopra menzionato) il quale stabilisce che negli edifici plurifamiliari, nei complessi strutturati da più edifici e negli edifici assegnati a sede d’impresa, i casellari delle lettere devono essere raccolti in un unico punto di accesso.

È quindi fatto divieto di posizionare la propria buca delle lettere, in luogo diverso dalle restanti. In pratica non possiamo decidere in base al nostro desiderio dove collocarla ma dovremo farlo in accordo con tutti i restanti condomini, scegliendo di utilizzare cassette postali sistemate in un blocco unico e collocate secondo la legge vigente. Sarà compito dell’amministratore condominiale, suddividere il costo di tale provvedimento in parti uguali per ognuno degli abitanti del caseggiato.

Cassette postali fuori norma

Avendo letto quanto sopra, qualcuno avrà notato che contrariamente a quanto stabilito dalla legge, le cassette postali condominiali si trovano praticamente tutte all’interno degli edifici per lo più privi di portierato.

Che cosa succede quindi in questi casi? Cosa si rischia effettivamente? In realtà ciò che non compromette la consegna della corrispondenza non sarà oggetto di sanzione, ma non può essere escluso che possa giungere il momento in cui verrà imposto il rispetto delle norme.

Per ora è in vigore l’Articolo n. 48 del Decreto Ministeriale in materia di adeguamento delle cassette postali non conformi, che decreta: “I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste di Poste Italiane, devono provvedere agli adattamenti necessari entro un termine concordato con l’ufficio richiedente.”

Di conseguenza, se le Poste Italiane non inviano una richiesta di adeguamento, nessuno può essere considerato fuori legge.

In ogni caso, decidere di adeguarsi senza necessariamente riceverne richiesta, sarebbe certamente cosa giusta, in particolare nei casi in cui il blocco di cassette condominiali non sia ancora stato installato.

Questa iniziativa sarebbe non solo cosa gradita per il postino, ma anche di ottimo esempio per tutti coloro che ancora non aderiscono alla normativa.

In tutti gli altri casi è ormai cosa nota che il postino possa avere la certa possibilità di trovare un condomino disposto ad aprire il portone, così da recapitare la posta.