L’amministrazione del condominio è sottoposta a numerose regole, come abbiamo visto, anche per quanto riguarda i casellari postali, in merito alla loro ubicazione, alla ripartizione delle spese, al trattamento dei dati personali sulle bacheche condominiali.
Il vademecum per la buona gestione del condominio, inoltre, include anche indicazioni sul ritiro della corrispondenza, stabilendo quali siano i soggetti autorizzati a ritirare la posta per conto degli inquilini.
Cassette Postali: ritiro della corrispondenza
Nel caso in cui l’effettivo destinatario sia assente, infatti, il Codice Civile individua una serie di persone alle quali è consentito ritirare la posta, tra le quali:
- i familiari conviventi, purché maggiori di 14 anni
- il personale addetto alla casa, come badanti, domestiche, baby sitter
- il personale addetto dell’ufficio
- il portiere delegato
Il portiere di un condominio può ricevere le comunicazioni postali in qualità di delegato del destinatario e nel caso in cui sia stato effettivamente autorizzato dal condomino (in alcuni casi anche con delega scritta), come previsto dall’art. 27 dell’AgCom per l’espletamento dei servizi postali (delibera n. 385/13/CONS, allegato A):
“Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
Il ritiro della posta: le mansioni del portiere di condominio
Tra i compiti del portiere, infatti, come da Contratto Nazionale del Lavoro, non è previsto il ritiro della posta straordinaria in termini di obbligatorietà. Contrattualmente al portiere condominiale spettano le seguenti mansioni:
- vigilanza dell’edificio
- piccole riparazioni come la sostituzione di lampadine
- sorveglianza dell’uso del citofono e dell’ascensore
- distribuzione della posta ordinaria, ovvero quella che non necessita della firma del destinatario
Il portiere quindi può incaricarsi del ritiro della corrispondenza straordinaria, come raccomandate e avvisi giudiziari, previa delega del condomino.
La posta in condominio: sono valide le raccomandate consegnate al portiere?
Come abbiamo visto, il portiere può ritirare la corrispondenza dei condomini su delega da parte degli stessi, sia per quanto riguarda la posta ordinaria che quella straordinaria.
Nel caso in cui il portiere non sia autorizzato al ritiro della posta, il postino dovrà inserire l’avviso di giacenza nella cassetta postale del destinatario. In particolare, se si tratta di una raccomandata, il portalettere o l’ufficiale giudiziario che rilascia la busta ad una persona diversa dal diretto interessato, deve inviare al destinatario una seconda raccomandata, la cosiddetta CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica) per avvisare dell’avvenuta consegna.
Inoltre, se il portiere non autorizzato ritira comunque la posta del condomino, la comunicazione è considerata correttamente avvenuta, in quanto, come espresso nell’art. 27, il postino o il corriere non sono tenuti a chiedere di visionare la delega e pertanto la notifica è considerata valida.
La legge sul Servizio Postale Universale, infatti, stabilisce che le notifiche di consegna al portiere siano valide in tutti i casi, pertanto sia che il portiere non autorizzato si prenda la briga di ritirare la posta, sia che il portiere delegato si dimentichi di consegnare la posta ritirata al destinatario, anche nel caso di scadenza di termini, non è in alcun modo possibile richiedere un ricorso o un rimborso.