Oggi vi parleremo di installazione e competenza di una bacheca condominiale. La maggior parte dei condomini italiani sono dotati di bacheca condominiali, predisposta rispettivamente nell’androne dello stabile. Questa teca è uno strumento fondamentale che rappresenta di fatto il cuore del condominio.
La decisione relativa all’installazione di una bacheca condominiale spetta unicamente all’assemblea condominiale che può deliberare l’acquisto di questo elemento d’arredo e la sua predisposizione negli ambienti comuni dello stabile. Una volta installata, la bacheca deve essere necessariamente gestita dalla figura dell’amministratore condominiale; quest’ultimo deve nel merito assicurarsi che la bacheca assolva la propria funzione nel modo corretto.
Una bacheca condominiale ha il compito di servire come organo di comunicazione degli avvisi condominiali e di tutti gli altri dati salienti che riguardano lo stabile, in modo da veicolare le informazioni sia ai condomini che ai conduttori degli immobili e alle persone terze. In poche parole la bacheca condominiale ha il compito di rendere trasparenti tutte quelle informazioni che devono passare a coloro i quali, per svariati motivi entrano in contatto con il condominio.
Grazie ad una rapida lettura della bacheca condominiale, dovrà essere possibile individuare i contatti dell’amministratore condominiale (contatti telefonici ed indirizzo e-mail). La bacheca deve inoltre fornire nei periodi di assenza dell’amministratore condominiale (ad esempio per le vacanze) tutti i dati degli artigiani e dei professionisti, per poter mettersi in contatto in caso di necessità, per un’urgenza o per un intervento rapido nello stabile.
Altre informazioni che solitamente è possibile consultare su una bacheca condominiale sono le notizie che riguardano gli interventi che devono essere eseguiti nello stabile condominiale, o ancora gli orari delle pulizia, o i giorni e le ore nei quali viene interrotta la fornitura di gas o acqua per operare dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.
È tuttavia bene precisare che sulla bacheca condominiale non è possibile apporre dati personali che riguardano i condomini. Informazioni e dati personali dei condomini sono infatti protetti dalla normativa sulla privacy. Alcune informazioni relative ai condomini (quali ad esempio quelle che riguardano i pagamenti) sono rese pubbliche in occasione dell’assemblea condominiale, ma non possono in nessun caso essere esposte in bacheca.
Con la sentenza n. 39986 del 26 settembre 2014, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti enunciato che “ la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale, anche in presenza di un’effettiva morosità degli stessi condomini, costituisce una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte di soggetti terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri”.
La bacheca condominiale deve dunque riportare tutte le informazioni utili alla vita condominiale, demandando tuttavia ad altre sedi questioni di carattere privato che riguardano in particolare il rapporto tra il condominio ed i vari proprietari.
Affissioni condominiali: caratteristiche
Ma quali sono le caratteristiche delle affissioni condominiali? Cerchiamo di rispondere a questo quesito, fornendovi tutti i dettagli del caso.
La comunicazione delle informazioni relative alla gestione dello stabile condominiale rappresenta un questione particolarmente importante; il regolamento condominiale può infatti prevedere talvolta particolari modalità di comunicazione. Se non è previsto un regolamento condominiale o comunque in presenza di norme di carattere generico, la bacheca condominiale viene installata nell’androne dello stabile ed assume un ruolo di fondamentale importanza nelle comunicazioni e nelle informazioni condominiali.
Per quanto riguarda la decisione di affiggere negli spazi comuni dello stabile una bacheca condominiale, la competenza ad ordinare l’affissione spetta come detto precedentemente all’assemblea condominiale, ma anche indifferentemente all’amministratore di condominio.
Secondo quanto enunciato dall’Articolo 1130, primo comma n. 2 c.c., il mandatario dei condomini disciplina l’uso delle cose comuni e può pertanto ottimizzare in questo contesto l’utilizzazione anche mediante l’erogazione di spese necessarie a ciò.
L’assemblea condominiale è un organo deliberante che si pronuncia in merito alle questioni che riguardano la gestione delle cose comuni, avendo competenze di carattere generale; tra queste ultime è compresa anche la decisione relativa all’acquisto e all’affissione di una bacheca condominiale.
Su una bacheca condominiale possono essere affisse tutte le informazioni che riguardano esclusivamente l’erogazione dei servizi. Un esempio è rappresentato dall’affissione degli orari di accensione e di spegnimento degli impianti di riscaldamento. Sulla bacheca condominiale possono inoltre essere affissi i richiami (esclusivamente di carattere generico) all’osservanza dei regolamenti di condominio e gli avvisi di convocazione dell’assemblea di condominio.
Se il regolamento di condominio non prevede forme specifiche di comunicazione, l’affissione a mezzo bacheca è da ritenersi lecita. È tuttavia importante precisare che la recente giurisprudenza è perentoria nell’affermare che l’avviso di convocazione per l’assemblea condominiale può essere comunicato per mezzo di qualunque forma, ivi compresa la forma orale, sempre che il mittente, ovvero l’amministratore di condominio sia in grado di darne dimostrazione.
Nell’affissione di comunicazioni ed avvisi sulla bacheca di condominio, molta attenzione deve sempre essere rivolta ai profili attinenti la privacy: in tutti i modelli di avvisi condominiali, secondo il parere dell’Autorità per la protezione dei dati personali non devono esserci informazioni relative alla diffusione di dati personali. L’esposizione di avvisi su una bacheca condominiale deve riguardare solamente informazioni di carattere generale, esclusivamente utili ad una più facile comunicazione di eventi di interesse comune ai condomini.
La trattazione di affari e questioni condominiali deve essere invece rimandata esclusivamente alla discussione in assemblea condominiale.
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