In ogni stabile condominiale è importante che sia presente per ogni proprietario di un’unità abitativa, una cassetta postale che consenta di ricevere la corrispondenza e le comunicazioni strettamente personali. La regolamentazione delle casette della posta in contesti abitativi condominiali è stata operata dall’intervento di diverse normative, che hanno provveduto a disciplinare nel merito il posizionamento delle cassette, le loro dimensioni e la loro struttura. Con Decreto Ministeriale del 9 Aprile 2001, il Ministero delle Comunicazioni ha proceduto alla regolamentazione e all’approvazione delle condizioni generali del servizio postale; a detto provvedimento è seguito un più recente decreto emanato rispettivamente nel corso del 2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha riproposto il contenuto della precedente fonte. L’ultimo sviluppo normativo che ha ulteriormente regolamentato la materia, risale al 20 giugno 2013, a firma dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Posizionamento cassette condominiali
In quanto al posizionamento delle cassette in contesti abitativi pluri famigliari e condominiali, alcune problematiche sorgono in riferimento al fatto che gli arredi dovranno si essere posizionati in un luogo accessibile a tutti i condomini, ma allo stesso tempo essere localizzati in un luogo consentito da quanto disposto dalla normativa vigente. Il provvedimento normativo del 2001, si limita a tal proposito ad enunciare che “negli edifici pluri famigliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso”.
Tuttavia è importante precisare che la medesima normativa stabilisce in via generale che le cassette postali dovranno essere posizionate al limite della proprietà privata, o sulla pubblica via, o comunque in un luogo che sia facilmente accessibile da parte del postino, durante le quotidiane operazioni di consegna della corrispondenza; queste le disposizioni, sempre che non intercorrano accordi particolari tra il condominio e l’ufficio postale di distribuzione. Il concetto espresso dalle fonti sarà quello che il portalettere dovrà essere in grado di avere accesso alle cassette della posta, senza dovere essere costretto a suonare il citofono o a bussare, per poter accedere alla proprietà privata, protetta da un portone o da un cancello.
Qualora la struttura condominiale fosse sprovvista del servizio di portineria, il porta lettere dovrà essere dunque libero di accedere alla proprietà, senza la necessità di suonare o bussare. Per tale ragione la regola di base prevede che salvo particolari accordi con l’ufficio postale di distribuzione, le cassette postali condominiali dovranno essere collocate all’esterno del palazzo, così da consentire un facile accesso al postino.
Casellario all’interno del condominio: rischi
Tecnicamente, se il casellario dovesse essere collocato all’interno della proprietà privata condominiale, in un luogo non accessibile dal porta lettere e in un contesto ove non sia attivo il servizio di portineria, la posta potrebbe non essere recapitata. In tali circostanze infatti il porta lettere non ha l’obbligo di consegnare la corrispondenza. Qualora non dovesse essere rispettata la normativa che disciplina il posizionamento delle cassette postali condominiali, sarà l’ufficio postale a chiedere formalmente al condominio lo spostamento dei casellari in un luogo facilmente accessibile da parte del porta lettere.
Decisioni condominiali: maggioranza Assemblea
Nell’ipotesi in cui in uno stabile condominiale, le cassette postali non fossero posizionate in un luogo adatto, come previsto dalla normativa, o la struttura dei casellari non fosse adatta ad accogliere le riviste, o ancora se non fossero garantiti i criteri di sicurezza, il singolo condomino, seppur danneggiato, non potrà costringere gli altri condomini allo spostamento dei casellari o alla sostituzione della struttura: per tali adempimenti, l’organo dell’Assemblea, è sovrano. L’Assemblea condominiale è l’organo che regola per così dire la vita di condominio ed in particolare dei suoi beni e degli abitanti e proprietari di unità abitative all’interno dello stabile. La volontà dell’Assemblea condominiale si esprime nel momento della riunione e la deliberazione finale viene formalizzata nel verbale di Assemblea.
Le decisioni che si esprimo nella deliberazione finale dell’Assemblea, impegneranno anche gli essenti e chi non prenderà parte alle sedute dell’Assemblea stessa, obbligandoli conseguentemente al rispetto delle decisioni prese. Le decisioni enunciate nel verbale di assemblea, dovranno essere espresse dal raggiungimento delle maggioranze stabilite. Il mancato raggiungimento di tali maggioranze, definito quorum, renderà le decisioni adottate nulle: la conseguenza sarà che i condomini saranno pertanto liberi di non dare attuazione alla delibera.
Quorum costitutivo e quorum deliberativo Assemblea
L’Assemblea di condominio può distinguersi in due momenti: il primo momento è rappresentato dalla costituzione dell’Assemblea. Affinché quest’ultima possa essere costituita in modo valido, sarà necessario che venga raggiunto il così detto quorum costitutivo. Il secondo momento dell’Assemblea riguarda invece il raggiungimento della maggioranza necessaria, affinché l’Assemblea condominiale possa prendere delle decisioni che potranno essere definite valide per tutti i condomini; in tal caso potremo parlare di quorum deliberativo. Entrambe le maggioranze o quorum citati, varieranno a seconda della tipologia di decisione che l’Assemblea sarà chiamata a prendere, e in particolare se si tratterà di una prima o di una seconda convocazione.
In riferimento al raggiungimento della maggioranza, è bene precisare che il computo del raggiungimento del quorum, spetterà al Presidente dell’Assemblea Condominiale. L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. L’Assemblea in seconda convocazione è invece regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La seconda convocazione avverrà allorquando la prima fosse andata deserta o nell’ipotesi in cui non sarà stato raggiunto il quorum costitutivo.
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