Oggi affronteremo l’argomento giuridico relativo alle sanzioni penali previste per chi si renderà responsabile del reato di furto di corrispondenza privata prelevata forzatamente da una cassetta postale. Cosa rischia chi ruba da una cassetta postale? Cerchiamo di fornirvi delle risposte esaustive a questo quesito.
Norma relativa al furto di corrispondenza
Il fenomeno dei furti di corrispondenza interessa talvolta i contesti condominiali. A volte alcune persone mettono impropriamente le mani nelle cassette postali altrui, non sempre in malafede ma talvolta solamente per rimuovere la pubblicità, eliminando con disattenzione anche la corrispondenza privata. La norma che nel nostro ordinamento giuridico regola la materia dell’accesso alla corrispondenza privata, identificando nel merito la forma di reato relativa alla violazione della corrispondenza privata è l’Articolo 616 del Codice Penale.
Articolo 616 del Codice Penale: violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
L’articolo 616 del Codice Penale stabilisce che chiunque prenda fraudolentemente cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa allo stesso non diretta, sottraendo e distraendo al fine di farne prendere da altri cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta a lui non diretta, è punito con la reclusione fino ad un anno o con una sanzione pecuniaria che potrà andare dall’importo di 30 Euro, fino a raggiungere i 516 Euro. Inoltre se il colpevole rivelerà senza giusta causa, in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza, sarà punito con la reclusione fino a tre anni. Il delitto di cui all’Articolo 616 del Codice Penale è punibile a querela proposta dalla persona offesa.
Concetto di corrispondenza
Sempre in riferimento all’articolo 616 del Codice Penale ed in particolare ai furti e alle violazioni di corrispondenza privata, è bene definire il concetto di corrispondenza; per quest’ultima andrà inteso una comunicazione di tipo epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
Bene giuridico a tutela della corrispondenza privata
Ogni norma del nostro ordinamento, soprattutto in fattispecie penale, mira a tutelare un bene giuridico specifico. Nel caso dell’Articolo 616 del Codice Penale, tale bene giuridico oggetto di tutela è rappresentato dall’inviolabilità del rapporto di corrispondenza: con quest’ultima ci si riferisce in particolare alla libertà di ogni soggetto di comunicare con terzi per lettera, celando a tutti coloro che non saranno destinatari di tale corrispondenza, il contenuto della comunicazione, a prescindere dalla natura segreta o meno della stessa.
Condotte punibili relative all’Articolo 616 c.p.
In riferimento al bene giuridico dell’inviolabilità del rapporto di corrispondenza, le condotte punibili Ex Art 616 c.p., sono rispettivamente tre:
- L’iniziativa finalizzata a prendere cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, diretta ad altri soggetti;
- L’iniziativa finalizzata a sottrarre o a distrarre corrispondenza al fine di averne o farne prendere conoscenza;
- L’iniziativa finalizzata alla distruzione di corrispondenza altrui.
Tanto premesso, è tuttavia bene precisare di come la corrispondenza dovrà necessariamente avere carattere attuale o personale, Il decorso del tempo che renderà la comunicazione inattuale, facendole avere un valore storico effettivo, comporterà il venir meno del requisito. Al fine dell’identificazione del requisito della personalità, sarà invece sufficiente che nella corrispondenza venga indicato il destinatario, non anche il mittente.
Brevi cenni giurisprudenziali relativi il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
In materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la prima Sentenza che vogliamo citare è il provvedimento della Suprema Corte n. 8838/1997. La nozione di giusta causa, alla cui assenza l’Articolo 616 c.p. secondo comma subordina la punibilità di rivelazione del contenuto della corrispondenza, non è fornita dal legislatore ma è affidata al generico concetto di “giustizia”, che il Giudice dovrà determinare caso per caso, con riferimento alla liceità da un punto di vista etico e sociale, relativa ai motivi che determinano l’azione di un soggetto volta ad un certo comportamento.
Rilevante in materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza è inoltre la Sentenza di Cassazione Penale n. 122/1995: è configurabile il concorso formale del delitto di furto con quello relativo alla sottrazione della corrispondenza, dal momento che le relative norme sanzionatorie sono state create dal legislatore con l’intento di tutelare diversi beni giuridici: in riferimento al furto di corrispondenza il legislatore intende infatti tutelare la segretezza della corrispondenza, mentre per la sottrazione della stessa, il bene giuridico da tutelare è l’inviolabilità della corrispondenza. Inoltre la Sentenza identifica come il dolo specifico relativo al delitto di furto non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio di tipo economico: a volte il fine è una semplice soddisfazione di tipo morale.
Per aversi concorso formale, ovvero la violazione con azione unica di entrambe le norme sanzionatrici, sarà indispensabile l’accertamento concreto sul fatto che la sottrazione della corrispondenza altrui sia stata diretta o finalizzata, oltre all’obiettivo di prenderne o farne prendere cognizione, anche all’obiettivo di trarne un profitto economico o di qualunque altra natura. Inoltre, secondo quanto si evince dalla Sentenza di Cassazione Penale 10898/1980, sottrarre la corrispondenza altrui alla disponibilità dell’avente diritto per un tempo accettabile, equivale alla distruzione della corrispondenza stessa; ciò si evince considerando il fatto che il ritardo nella consegna della corrispondenza può determinare l’inutilità della consegna stessa o comunque frustrare il conseguimento dello scopo che si proponeva il mittente con il suo invio.
Da ultimo un breve cenno relativo alla Sentenza della Suprema Corte Penale n. 490/1972: con la distruzione della corrispondenza si trasforma la materialità della stessa, in modo che essa non esista più fisicamente; con la soppressione si dovrà raggiungere l’equivalente risultato della trasformazione del suo aspetto giuridico, che è la disponibilità dell’avente diritto. Un eventuale fortuito ritrovamento della corrispondenza non avrà tuttavia alcuna conseguenza sull’azione commessa dall’agente, dal momento che fin dal primo momento quest’ultimo avrà violato la norma incriminatrice.
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