Molte persone si chiedono se è oggi possibile, al fine di controllare gli spazi nei quali sono stati installati i casellari postali privati, operare la predisposizione di telecamere per monitorare costantemente se la corrispondenza non viene violata. È possibile installare videocamere di sorveglianza senza causare una reazione da parte di altri condomini finalizzata al rispetto della privacy? La disciplina e le normative relative alla privacy sono molto articolate e talvolta complesse. Cerchiamo nei paragrafi successivi di fare chiarezza sull’argomento.

Videocamere di sorveglianza quando si può?

Prima di decidere l’installazione di videocamere di sorveglianza per effettuare il monitoraggio dei propri spazi o dei propri beni, come nel caso dei casellari postali, sarà necessario assicurarsi con il massimo scrupolo, di non incorrere in violazioni della privacy. A tal proposito è bene innanzitutto precisare che non vi sono limitazioni o violazioni della privacy nelle circostanze dell’installazione di videocamere di sorveglianza, che riprendano esclusivamente le vostre parti e beni privati: ad esempio la vostra automobile, la vostra porta di entrata, o ancora la vostra cassetta della posta o altri beni privati. In questi casi non vi potranno essere azioni che potranno richiedere la disinstallazione di videocamere, appellandosi al tema della privacy.

Garante della privacy, a proposito della videosorveglianza di casellari postali e altri beni privati

Il Garante della privacy a proposito della videosorveglianza in contesti condominiali, si esprime precisando che quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche, per finalità esclusivamente personali, non si applicheranno le normative relative al Codice della Privacy. È tuttavia importante precisare che le immagini registrate non dovranno in alcun modo essere comunicate o inviate a terze persone o diffuse attraverso apparati web (ad esempio web cam).

In condominio è dunque possibile installare una videocamera che riprende l’ingresso di un appartamento, un posto auto o ancora la propria cassetta postale? In questi casi specifici non sarà necessario segnalare la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza con l’ausilio di un apposito cartello. Saranno tuttavia da intendersi valide le disposizioni relative al tema della responsabilità civile e della sicurezza dei dati.

Videocamere di sorveglianza e reato di interferenze illecite nella vita privata

Sempre in riferimento all’installazione di sistemi di videosorveglianza, per evitare che possa configurarsi il reato di interferenza illecita nella vita privata, è necessario che le telecamere di sorveglianza siano installate in maniera tale che l’obiettivo posto di fronte ad esempio alla porta di casa, riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada. Nel caso della sorveglianza di un casellario postale, la camera dovrà riprendere solo il bene privato, esattamente come nel caso di un autoveicolo: la camera dovrà riprendere solamente il mezzo e non tutto il garage.

Videosorveglianza in condominio

Oggi la videosorveglianza in condominio rappresenta uno dei metodi più sicuri, per prevenire i reati da parte malintenzionati e allo stesso tempo per riconoscere i responsabili di furti o tentativi di furto. I sistemi di sorveglianza installati oggi nei contesti abitativi possono essere principalmente di due tipologie: privati o condominiali. Nel caso di un sistema di videosorveglianza privato (un esempio tipico è rappresentano dai moderni videocitofoni), come detto precedentemente non sarà necessaria l’applicazione delle norme relative al Codice della Privacy, purché le telecamere ovviamente riprendano esclusivamente il proprio ingresso e non altri ingressi o la strada.

Quando si tratta invece di un impianto di videosorveglianza installato su aree condominiali, in tal caso occorrerà seguire le norme del Codice della Privacy: si renderà in tal caso necessario segnalare la presenza di telecamere di videosorveglianza con l’ausilio di appositi cartelli, e le registrazioni effettuate dovranno essere cancellate dopo 24, 48 ore. Anche in questo caso le telecamere di videosorveglianza dovranno riprendere solamente le aree da controllare e dovranno inoltre essere dotate di dispositivi di sicurezza ad accesso consentito solamente ai tecnici e ai proprietari.

Sia in caso di videocitofoni che di impianti di videosorveglianza condominiali veri e propri, i dati raccolti non dovranno essere diffusi ed utilizzati per scopi differenti da quelli della sicurezza.

Normativa espressa dal Garante della Privacy in tema di videosorveglianza condominiale

Il Garante della Privacy ha stabilito una serie di norme, considerando gli ultimi adeguamenti legislativi relativi alla “riforma sul condominio”: le norme che regolano la privacy nei contesti condominiali rappresentano oggi il giusto equilibrio tra il principio della riservatezza e la necessità del condominio di garantire i propri standard di sicurezza. Tutte le immagini e i suoni raccolti dagli impianti di videosorveglianza condominiali, dovranno essere protetti in modo che la persona titolare del trattamento dati vi abbia accesso.

I dati raccolti non potranno essere utilizzati per altri fini oltre  a quelli della sicurezza. Il sistema di videosorveglianza dovrà inoltre essere opportunamente separato, anche tramite un apposita segnalazione con l’ausilio di cartelloni, messi a disposizione del Garante. Tutte le registrazioni effettuate dalle telecamere non potranno essere conservate per un tempo superiore alle 24, 48 ore. Se occorrerà per l’esame delle registrazioni un tempo superiore ad una settimana, sarà necessario chiedere l’autorizzazione al Garante della Privacy. I dispositivi videocitofono, in casi specifici potranno essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza vera e propria: in tal caso varranno le regole sopra esposte.

Tuttavia, i videocitofoni hanno generalmente una funzione esclusivamente personale e vengono pertanto installati dalle singole famiglie proprietarie di unità abitativa. In quest’ultimo caso non saranno applicate le regole previste dal Garante della Privacy e le telecamere non dovranno essere segnalate da apposito cartello. Da ultimo è bene ricordare di come per l’installazione di un videocitofono privato, deciderà il singolo condomino e non occorrerà l’autorizzazione dell’assemblea, sempre che l’impianto in oggetto non rechi disturbo o danneggi le parti comuni dello stabile.