La bacheca condominiale ha un ruolo molto importante all’interno di un condominio, in quanto si costituisce un mezzo di comunicazione immediato tra i condomini e l’amministratore di condominio. Generalmente posizionata nell’androne di un palazzo, vicino alle scale e all’ingresso, la bacheca condominiale deve trovarsi un luogo accessibile e facilmente visibile a tutti i condomini e agli ospiti del condominio.
Proprio perché soggetta a tanta visibilità, però, non solo da parte dei condomini ma anche da parte di ospiti ed estranei, è importante fare attenzione alla privacy e al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti.
Protezione dei dati personali in condominio: le leggi
Violare la privacy di uno dei condomini, infatti, può comportare il risarcimento del danno e illecito penale rivolto al responsabile della privacy, sia questo l’amministratore o uno dei condomini designati.
Secondo il Garante per la Protezione dei Dati personali “integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile.
L’esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente” (Provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n.152, del 03/07/2006, pag. 41).
Bacheca condominiale: quali comunicazioni possono essere esposte?
La bacheca condominiale ha lo scopo di veicolare informazioni relative all’amministrazione del condominio, a regolamenti, avvisi di carattere generale, come ad esempio:
- rispetto delle regole di buon vicinato
- anticipazione di questioni da discutere in assemblea di condominio
- comunicazioni di ditte esterne ei recapiti dei fornitori
- anomalie nel funzionamento di impianti, guasti
- giorni e orari di intervento di tecnici, come per la lettura dei contatori
- disservizi temporanei, come i giorni in cui non ci sarà acqua o luce
- interruzione di servizi, come quelli dell’impresa di pulizie, in occasione di festività
- il cambio di destinazioni d’uso del condominio deve essere spedito ai condomini 20 giorni prima e può essere affisso in bacheca almeno 30 giorni prima
Se il regolamento non prevede altre forme di comunicazione, anche l’avviso di convocazione dell’assemblea può essere comunicato ai condomini tramite affissione alla bacheca condominiale, come indicato nell’articolo 1117-ter, comma 2 del Codice Civile: “La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati […].”
Cosa è vietato affiggere sulla bacheca condominiale?
E’ assolutamente vietato, invece, esporre sulla bacheca condominiale comunicazioni rivolte esplicitamente a singoli condomini, come:
- solleciti di pagamento, rendiconti e situazioni contabili
- avvertimenti sul mancato rispetto delle regole rivolti a singoli condomini
- avvisi con indicazioni precise sulle autovetture (targa e posto auto)
- notifiche dei verbali di assemblea ai condomini assenti. In tal caso è consentito lasciare i verbali in busta chiusa, all’interno della cassetta delle lettere del singolo condomino
In sostanza, è consentito dare informazioni di carattere generale ed esporre regole e comunicazioni, come “E’ vietato giocare a pallone nel cortile”, ma non è ammissibile riferire tali avvertimenti a specifici condomini, come ad esempio “Si prega il Sig. Rossi di non far giocare i propri figli nel cortile” oppure “Il Sig. Rossi deve passare in portineria a pagare la quota per la sostituzione della cassetta postale”.
Chi decide di acquistare la bacheca condominiale?
La decisione per l’acquisto e l’installazione della bacheca condominiale può spettare:
- all’amministratore di condominio, che come previsto dall’art. 1130, n. 3 del Codice Civile può disciplinare l’uso delle cose comuni ed erogarne le spese
- all’assemblea: con il voto favorevole di almeno la metà degli intervenuti (500 millesimi) durante la prima convocazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti (almeno un terzo del valore dell’edificio, cioè 333 millesimi) alla seconda convocazione
La bacheca condominiale, dunque, non è un elemento obbligatorio ma, come abbiamo visto, costituisce un accessorio imprescindibile all’interno di un edificio, fondamentale per una buona gestione del condominio e per comunicare informazioni di utilità pubblica, senza però violare il rispetto delle norme sulla privacy dei singoli condomini.
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