Durante le assemblee di condominio sono sempre molti gli argomenti di discussione, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione delle spese da affrontare per servizi o acquisti ordinari o straordinari.

Tra le tematiche affrontate, vi è anche quella sulla scelta, la collocazione e soprattutto la ripartizione delle spese per le cassette postali condominiali.

Come spiegato nel nostro articolo “Cassette postali condominiali: Regole per il 2018”, esiste un Decreto Ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09 Aprile 2001 (e successive modifiche), che regola il posizionamento e alcuni requisiti specifici dei casellari postali, che devono essere ubicati all’esterno della proprietà, o comunque in una posizione accessibile all’addetto delle poste, che non deve incontrare difficoltà durante la consegna e deve essere sempre nelle condizioni di raggiungere con facilità il punto di raccolta, senza ricorrere alla necessità di dover obbligatoriamente disturbare un condomino ed entrare all’interno della proprietà, soprattutto qualora i condomini si trovino fuori casa per tutto il giorno.

Acquisto o sostituzione dei casellari postali condominiali: chi paga?

Per quanto riguarda, invece, la ripartizione delle spese in fase di acquisto di un casellario postale condominiale, può capitare che i condomini si trovino in disaccordo: spesso le lamentele rivolte all’amministratore di condominio sono relative al numero di unità, all’obbligatorietà della cassetta postale e sull’esigenza di sostituire o meno il casellario postale.

Innanzitutto va detto che i casellari postali sono fondamentali in un condominio, in quanto i privati possono ricevere comunicazioni importanti, anche legali, come raccomandate o convocazioni, e perciò l’esigenza dell’installazione di una cassetta della posta diventa imprescindibile.

A volte capita però che alcuni condomini siano contrari all’installazione della propria cassetta postale e ritengano di non dover sostenere le spese per unità non utilizzate.

Altre volte, invece, può capitare che all’interno di un condominio vi siano soggetti proprietari di più appartamenti, e da qui la nascita di discussioni sulla ripartizione delle spese di unità di cassette postali che apparterrebbero allo stesso soggetto, ma che potrebbero di fatto essere cedute ad eventuali futuri condomini, in seguito all’acquisto dell’appartamento.

Come ripartire le spese per le cassette della posta?

Indipendentemente dal numero delle unità la spesa totale del casellario postale viene ripartita in parti uguali in base al numero delle unità immobiliari del condominio.

Tale regola è valida soltanto per le spese di acquisto e installazione del casellario postale, mentre nel caso di guasto di una singola unità della cassetta postale, la spesa sarà a carico del titolare della cassetta, in quanto la cassetta postale rappresenta un “bene privato” del condomino.

Salva diversa pattuizione del contratto di locazione, infatti, le spese per la sostituzione delle caselle della posta in condominiocompetono ai proprietari. Come dimostra l’articolo 1576 del Codice Civile, infatti, «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore».

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